ART. 1 – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Scopo dell’Associazione “Amici dei Giardini Botanici Hanbury ” è di ottenere che i Giardini Botanici Hanbury siti in Ventimiglia (Provincia di Imperia), Località La Mortola Inferiore, siano conservati e arricchiti nelle loro caratteristiche botaniche, orti culturali, paesaggistiche e in genere culturali ai fini del pubblico interesse e resi sempre meglio rispondenti a tali finalità, eventualmente assumendosene la gestione diretta. L’associazione inoltre si propone di promuovere e diffondere la conoscenza dei Giardini Botanici Hanbury attraverso iniziative culturali, scientifiche e di ricerca in Italia e all’estero e contribuire alla salvaguardia delle entità botaniche spontanee e coltivate nell’area mediterranea.
  2. Il tutto nel ricordo e nel rispetto delle tradizioni d’amicizia italo – britanniche che ne sono all’origine.
  3. Per il proseguimento di tale scopo l’Associazione potrà addivenire ad ogni opportuno accordo con Enti e persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri che a qualsiasi titolo abbiano diritto od interesse sulla Villa o siano interessati alla sua salvaguardia.
  4. Sempre al suddetto fine, l’Associazione potrà compiere ogni operazione immobiliare o mobiliare, e stipulare ogni contratto e prendere tutte le iniziative che il Consiglio Direttivo ritenga necessarie od opportune.
  5. L’Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 2 – SEDE DELL’ASSOCIAZIONE

  1. L’Associazione ha sede in Ventimiglia (Provincia di Imperia), Località La Mortola Inferiore, o nel diverso luogo che stabilirà il Consiglio Direttivo.
  2. Con delibera dello stesso Consiglio Direttivo possono essere istituiti uffici o rappresentanze in Italia, in Inghilterra o in altri luoghi.

ART. 3 – I SOCI

  1. Fanno parte dell’Associazione:
    a) quali soci “fondatori” le persone fisiche o giuridiche, che hanno stipulato il relativo atto costitutivo;
    b) quali “soci ordinari” le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta e vengono accettate dal Consiglio Direttivo e che si obblighino a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio stesso;
    c) quali “soci onorari” le persone fisiche e giuridiche che, per particolari meriti scientifici, culturali, sociali e professionali o per notevoli cointeressi con gli scopi dell’Associazione vengano nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e/o su suggerimento dell’Assemblea; i soci onorari sono dispensati dal versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto;
    d) quali “soci sostenitori” le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta e vengano accettate dal Consiglio e si obblighino a versare una quota associativa maggiore di almeno tre volte quella fissata per i soci ordinari.
  2. Le decisioni del Consiglio in merito all’accettazione dei soci sono insindacabili e non richiedono motivazione.
  3. Gli Enti e le persone giuridiche dovranno, all’atto della loro iscrizione, designare le persone fisiche che li rappresenteranno a tutti gli effetti presso l’Associazione e che tali qualifiche conserveranno fino all’eventuale sostituzione.
  4. La qualità di socio si perde:
    a) per indegnità o per comportamenti contrari o non conformi agli scopi dell’Associazione;
    b) per inadempienza agli obblighi statutari anche per quanto concerne le obbligazioni e/o quote associative.
  5. L’espulsione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo e contro il provvedimento è ammesso esclusivamente ricorso al Consiglio dei revisori dei conti – probiviri, le cui determinazioni saranno inoppugnabili.
  6. E’ istituito a tal uopo un libro soci da cui risultino, oltre al cognome e al nome, o alla denominazione per le persone giuridiche, il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica se posseduto, il recapito telefonico e la qualifica di ciascuno di essi. Il libro soci è tenuto dal Presidente o persona da lui designata, presso la sede dell’associazione, e registra ogni variazione nella compagine sociale. L’ingresso di nuovi soci o l’espulsione o dimissione di quelli attuali dovranno essere annotati sul libro. Il libro soci può essere consultato da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e, a tal fine, tutti i soci attuali e i nuovi iscritti sono tenuti, a richiesta del responsabile della tenuta del libro, ad autorizzare quest’ultimo alla diffusione dei propri dati personali.

ART. 4 – GLI ORGANI

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    a) l’Assemblea dei soci;
    b) il Consiglio Direttivo;
    c) il Presidente;
    d) il Vice Presidente;
    e) il Collegio dei revisori dei conti – probiviri.

ART. 5 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo, relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso.
  2. L’assemblea può anche essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri o 1/10 degli associati.
  3. Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci iscritti almeno sei mesi prima della data dell’assemblea stessa, che alla detta data siano in regola con i pagamenti.
  4. I soci possono farsi rappresentare da altri soci; non sono peraltro ammesse più di tre deleghe.
  5. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso inviato per lettera raccomandata, o a mezzo di posta elettronica, spedita all’indirizzo dei soci quale risulta dal libro soci, almeno trenta giorni prima della data di convocazione,oppure pubblicato sul bollettino dell’Associazione, se esistente, o ancora, quando il numero dei soci sia superiore a mille, pubblicato sui periodici che siano stati preventivamente stabiliti dall’Assemblea.
  6. L’avviso dovrà indicare la data ed il luogo dell’assemblea in prima e seconda convocazione nonché l’ordine del giorno.
  7. Per la validità della costituzione dell’assemblea in prima convocazione sarà necessaria la presenza della maggioranza dei soci.
  8. L’assemblea in seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
  9. L’assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere con maggiore anzianità associativa presente in assemblea.
  10. Il presidente dell’Assemblea nominerà un segretario o in assenza farà le veci il segretario dell’associazione.
  11. Per la validità delle delibere dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, sarà necessaria la maggioranza del 50% + 1 dei votanti presenti.
  12. Per le modifiche del presente statuto sarà necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
  13. L’Assemblea delibera:
    a) sull’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno e del bilancio preventivo per l’esercizio in corso e delle relative relazioni. I progetti di bilancio e le relazioni predisposte ed approvate dal Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti-probiviri devono essere a disposizione dei soci presso la sede dell’Assemblea almeno 15 giorni della data fissata per l’Assemblea;
    b) sulla nomina delle cariche sociali con voto limitato agli elenchi di soci che abbiano dato la propria disponibilità;
    c) su ogni altro argomento che ad essa sottoporrà il Consiglio Direttivo.
  14. Le delibere dell’Assemblea saranno prese con voto palese; saranno prese a voto segreto le delibere relative alle nomine delle cariche sociali nonché negli altri casi stabiliti di volta in volta dell’assemblea stessa.

ART. 6 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è composto di un massimo di 15 membri, dei quali 10 eletti dall’Assemblea tra i soci e 5 cooptati ai sensi del successivo comma 11.
  2. E’ auspicabile che almeno cinque consiglieri siano stranieri di cui almeno due britannici.
  3. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni decorrenti dalla loro nomina e sono rieleggibili.
  4. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei propri componenti. Non sono delegabili i poteri relativi all’accettazione ed alla espulsione dei soci nonché alla redazione dei bilanci e delle relazioni.
  5. Il Consiglio Direttivo potrà anche concedere a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti. Potrà altresì, su proposta del Presidente, attribuire ai propri componenti specifici incarichi quali quello di segretario e di tesoriere. Le due cariche non sono cumulabili.
  6. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta l’anno, nonché ogni qualvolta lo convochi il Presidente o il Vice Presidente, in caso di impedimento del primo; esso dovrà altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta sei dei suoi componenti.
  7. Il Consiglio è convocato con avviso contenente l’ordine del giorno, inviato per lettera o per posta elettronica almeno venti giorni prima della data della convocazione o, in caso d’urgenza, per telegramma inviato almeno sette giorni prima di detta data.
  8. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, e in caso di assenza di ambedue dal Consigliere più anziano d’età.
  9. Per la validità delle riunioni del Consiglio sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza dei presenti.
  10. La carica di Consigliere è gratuita; il Consiglio dei revisori dei conti-probiviri, potrà stabilire tanto rimborsi spesa quanto emolumenti a Consiglieri investiti di particolari incarichi o deleghe.
  11. Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può cooptare al suo interno fino a un massimo di cinque consiglieri anche non soci. Dal momento dell’entrata in carica il neo consigliere dovrà acquisire la qualifica di socio. La nomina sarà sottoposta alla ratifica dell’assemblea.

ART. 7 – IL PRESIDENTE

  1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza e la firma nei confronti dei terzi. Egli esercita i poteri attribuitigli dal presente statuto nonché quelli necessari per dare attuazione alle delibere del Consiglio.
  2. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni ed i suoi poteri saranno esercitati dal Vice Presidente, o in mancanza dal membro del Consiglio Direttivo più anziano per adesione, la cui firma, nei confronti dei terzi, sarà sufficiente a comprovare l’impedimento del Presidente.
  3. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci ovvero, quando questa non vi abbia provveduto, dal Consiglio Direttivo nella persona di un socio; qualora fosse eletto un non socio, questi dovrà aderire al momento di accettazione della carica . Egli resta in carica per un triennio dalla sua nomina ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.
  4. La carica di Presidente e di Vice Presidente sono gratuite, salvi i rimborsi spese e gli speciali emolumenti che fossero stabiliti dal Consiglio con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti-probiviri in relazione a specifici incarichi.
  5. Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente al momento della sua elezione e resta in carica per la stessa durata del mandato del Presidente. In caso di assenza, incapacità permanente o morte del Presidente ne assume la funzione fino all’elezione del nuovo Presidente, convocando all’uopo l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente entro 30 giorni dal verificarsi del fatto.

ART. 8 – I REVISORI DEI CONTI – PROBIVIRI

  1. Al Collegio dei Revisori dei conti – Probiviri sono demandati il controllo della gestione economico – amministrativa dell’Associazione nonché i compiti ad esso demandati dal presente statuto.
  2. Il Collegio è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci. Qualora per qualunque ragione venga meno uno dei membri effettivi ad esso subentrerà automaticamente il membro supplente più anziano d’età.
  3. Il Collegio è nominato dall’assemblea, dura in carica per tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.
  4. La stessa assemblea designerà un membro effettivo quale Presidente del Collegio.
  5. La carica di revisore di conti – proboviro è gratuita salvi i rimborsi spese che fossero stabiliti dal Consiglio direttivo con il parere favorevole del Collegio.

ART. 9 – IL PATRIMONIO

  1. Il Fondo comune dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili (di cui sarà redatto l’inventario) a qualsiasi titolo pervenuti all’Associazione, nonché dalle erogazioni e quote associative corrisposte dai soci e dalle liberalità a qualsiasi altro titolo elargite da terzi all’associazione.

ART. 10 – SCIOGLIMENTO

  1. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  2. Lo scioglimento dell’Associazione avviene nei casi previsti dalla Legge o quando viene deliberato dall’Assemblea con votazione assunta da 2/3 dei soci. L’Assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori.
  3. Il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Villa Hanbury, La Mortola, 26 gennaio 2014

Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci tenutasi a Villa Hanbury, La Mortola, Ventimiglia, il 26 gennaio 2014, presieduta dalla Vice Presidente Ursula Salghetti Drioli Piacenza, presenti i Consiglieri Silvia Arnaud Ricci, Alessandro Bartoli, Daniela Gandolfi, Italo Muratore, il proboviro Eugenio Lagomarsino ed il proboviro supplente Enzo Gentile.