ART. 1 – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
- Scopo dell’Associazione “Amici dei Giardini Botanici Hanbury ” è di ottenere che i Giardini Botanici Hanbury siti in Ventimiglia (Provincia di Imperia), Località La Mortola Inferiore, siano conservati e arricchiti nelle loro caratteristiche botaniche, orti culturali, paesaggistiche e in genere culturali ai fini del pubblico interesse e resi sempre meglio rispondenti a tali finalità, eventualmente assumendosene la gestione diretta. L’associazione inoltre si propone di promuovere e diffondere la conoscenza dei Giardini Botanici Hanbury attraverso iniziative culturali, scientifiche e di ricerca in Italia e all’estero e contribuire alla salvaguardia delle entità botaniche spontanee e coltivate nell’area mediterranea.
- Il tutto nel ricordo e nel rispetto delle tradizioni d’amicizia italo – britanniche che ne sono all’origine.
- Per il proseguimento di tale scopo l’Associazione potrà addivenire ad ogni opportuno accordo con Enti e persone fisiche e giuridiche, italiani e stranieri che a qualsiasi titolo abbiano diritto od interesse sulla Villa o siano interessati alla sua salvaguardia.
- Sempre al suddetto fine, l’Associazione potrà compiere ogni operazione immobiliare o mobiliare, e stipulare ogni contratto e prendere tutte le iniziative che il Consiglio Direttivo ritenga necessarie od opportune.
- L’Associazione non ha scopo di lucro.
ART. 2 – SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
- L’Associazione ha sede in Ventimiglia (Provincia di Imperia), Località La Mortola Inferiore, o nel diverso luogo che stabilirà il Consiglio Direttivo.
- Con delibera dello stesso Consiglio Direttivo possono essere istituiti uffici o rappresentanze in Italia, in Inghilterra o in altri luoghi.
ART. 3 – I SOCI
- Fanno parte dell’Associazione:
a) quali soci “fondatori” le persone fisiche o giuridiche, che hanno stipulato il relativo atto costitutivo;
b) quali “soci ordinari” le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta e vengono accettate dal Consiglio Direttivo e che si obblighino a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio stesso;
c) quali “soci onorari” le persone fisiche e giuridiche che, per particolari meriti scientifici, culturali, sociali e professionali o per notevoli cointeressi con gli scopi dell’Associazione vengano nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e/o su suggerimento dell’Assemblea; i soci onorari sono dispensati dal versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto;
d) quali “soci sostenitori” le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta e vengano accettate dal Consiglio e si obblighino a versare una quota associativa maggiore di almeno tre volte quella fissata per i soci ordinari. - Le decisioni del Consiglio in merito all’accettazione dei soci sono insindacabili e non richiedono motivazione.
- Gli Enti e le persone giuridiche dovranno, all’atto della loro iscrizione, designare le persone fisiche che li rappresenteranno a tutti gli effetti presso l’Associazione e che tali qualifiche conserveranno fino all’eventuale sostituzione.
- La qualità di socio si perde:
a) per indegnità o per comportamenti contrari o non conformi agli scopi dell’Associazione;
b) per inadempienza agli obblighi statutari anche per quanto concerne le obbligazioni e/o quote associative. - L’espulsione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo e contro il provvedimento è ammesso esclusivamente ricorso al Consiglio dei revisori dei conti – probiviri, le cui determinazioni saranno inoppugnabili.
- E’ istituito a tal uopo un libro soci da cui risultino, oltre al cognome e al nome, o alla denominazione per le persone giuridiche, il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica se posseduto, il recapito telefonico e la qualifica di ciascuno di essi. Il libro soci è tenuto dal Presidente o persona da lui designata, presso la sede dell’associazione, e registra ogni variazione nella compagine sociale. L’ingresso di nuovi soci o l’espulsione o dimissione di quelli attuali dovranno essere annotati sul libro. Il libro soci può essere consultato da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e, a tal fine, tutti i soci attuali e i nuovi iscritti sono tenuti, a richiesta del responsabile della tenuta del libro, ad autorizzare quest’ultimo alla diffusione dei propri dati personali.
ART. 4 – GLI ORGANI
- Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Collegio dei revisori dei conti – probiviri.
ART. 5 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
- L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo, relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso.
- L’assemblea può anche essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri o 1/10 degli associati.
- Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci iscritti almeno sei mesi prima della data dell’assemblea stessa, che alla detta data siano in regola con i pagamenti.
- I soci possono farsi rappresentare da altri soci; non sono peraltro ammesse più di tre deleghe.
- La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso inviato per lettera raccomandata, o a mezzo di posta elettronica, spedita all’indirizzo dei soci quale risulta dal libro soci, almeno trenta giorni prima della data di convocazione,oppure pubblicato sul bollettino dell’Associazione, se esistente, o ancora, quando il numero dei soci sia superiore a mille, pubblicato sui periodici che siano stati preventivamente stabiliti dall’Assemblea.
- L’avviso dovrà indicare la data ed il luogo dell’assemblea in prima e seconda convocazione nonché l’ordine del giorno.
- Per la validità della costituzione dell’assemblea in prima convocazione sarà necessaria la presenza della maggioranza dei soci.
- L’assemblea in seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- L’assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere con maggiore anzianità associativa presente in assemblea.
- Il presidente dell’Assemblea nominerà un segretario o in assenza farà le veci il segretario dell’associazione.
- Per la validità delle delibere dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, sarà necessaria la maggioranza del 50% + 1 dei votanti presenti.
- Per le modifiche del presente statuto sarà necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
- L’Assemblea delibera:
a) sull’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ogni anno e del bilancio preventivo per l’esercizio in corso e delle relative relazioni. I progetti di bilancio e le relazioni predisposte ed approvate dal Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti-probiviri devono essere a disposizione dei soci presso la sede dell’Assemblea almeno 15 giorni della data fissata per l’Assemblea;
b) sulla nomina delle cariche sociali con voto limitato agli elenchi di soci che abbiano dato la propria disponibilità;
c) su ogni altro argomento che ad essa sottoporrà il Consiglio Direttivo. - Le delibere dell’Assemblea saranno prese con voto palese; saranno prese a voto segreto le delibere relative alle nomine delle cariche sociali nonché negli altri casi stabiliti di volta in volta dell’assemblea stessa.
ART. 6 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è composto di un massimo di 15 membri, dei quali 10 eletti dall’Assemblea tra i soci e 5 cooptati ai sensi del successivo comma 11.
- E’ auspicabile che almeno cinque consiglieri siano stranieri di cui almeno due britannici.
- I componenti del Consiglio durano in carica tre anni decorrenti dalla loro nomina e sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e potrà delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei propri componenti. Non sono delegabili i poteri relativi all’accettazione ed alla espulsione dei soci nonché alla redazione dei bilanci e delle relazioni.
- Il Consiglio Direttivo potrà anche concedere a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti. Potrà altresì, su proposta del Presidente, attribuire ai propri componenti specifici incarichi quali quello di segretario e di tesoriere. Le due cariche non sono cumulabili.
- Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta l’anno, nonché ogni qualvolta lo convochi il Presidente o il Vice Presidente, in caso di impedimento del primo; esso dovrà altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta sei dei suoi componenti.
- Il Consiglio è convocato con avviso contenente l’ordine del giorno, inviato per lettera o per posta elettronica almeno venti giorni prima della data della convocazione o, in caso d’urgenza, per telegramma inviato almeno sette giorni prima di detta data.
- Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, e in caso di assenza di ambedue dal Consigliere più anziano d’età.
- Per la validità delle riunioni del Consiglio sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; esso delibera a maggioranza dei presenti.
- La carica di Consigliere è gratuita; il Consiglio dei revisori dei conti-probiviri, potrà stabilire tanto rimborsi spesa quanto emolumenti a Consiglieri investiti di particolari incarichi o deleghe.
- Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può cooptare al suo interno fino a un massimo di cinque consiglieri anche non soci. Dal momento dell’entrata in carica il neo consigliere dovrà acquisire la qualifica di socio. La nomina sarà sottoposta alla ratifica dell’assemblea.
ART. 7 – IL PRESIDENTE
- Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza e la firma nei confronti dei terzi. Egli esercita i poteri attribuitigli dal presente statuto nonché quelli necessari per dare attuazione alle delibere del Consiglio.
- In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni ed i suoi poteri saranno esercitati dal Vice Presidente, o in mancanza dal membro del Consiglio Direttivo più anziano per adesione, la cui firma, nei confronti dei terzi, sarà sufficiente a comprovare l’impedimento del Presidente.
- Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci ovvero, quando questa non vi abbia provveduto, dal Consiglio Direttivo nella persona di un socio; qualora fosse eletto un non socio, questi dovrà aderire al momento di accettazione della carica . Egli resta in carica per un triennio dalla sua nomina ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.
- La carica di Presidente e di Vice Presidente sono gratuite, salvi i rimborsi spese e gli speciali emolumenti che fossero stabiliti dal Consiglio con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti-probiviri in relazione a specifici incarichi.
- Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente al momento della sua elezione e resta in carica per la stessa durata del mandato del Presidente. In caso di assenza, incapacità permanente o morte del Presidente ne assume la funzione fino all’elezione del nuovo Presidente, convocando all’uopo l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente entro 30 giorni dal verificarsi del fatto.
ART. 8 – I REVISORI DEI CONTI – PROBIVIRI
- Al Collegio dei Revisori dei conti – Probiviri sono demandati il controllo della gestione economico – amministrativa dell’Associazione nonché i compiti ad esso demandati dal presente statuto.
- Il Collegio è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci. Qualora per qualunque ragione venga meno uno dei membri effettivi ad esso subentrerà automaticamente il membro supplente più anziano d’età.
- Il Collegio è nominato dall’assemblea, dura in carica per tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.
- La stessa assemblea designerà un membro effettivo quale Presidente del Collegio.
- La carica di revisore di conti – proboviro è gratuita salvi i rimborsi spese che fossero stabiliti dal Consiglio direttivo con il parere favorevole del Collegio.
ART. 9 – IL PATRIMONIO
- Il Fondo comune dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili (di cui sarà redatto l’inventario) a qualsiasi titolo pervenuti all’Associazione, nonché dalle erogazioni e quote associative corrisposte dai soci e dalle liberalità a qualsiasi altro titolo elargite da terzi all’associazione.
ART. 10 – SCIOGLIMENTO
- E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- Lo scioglimento dell’Associazione avviene nei casi previsti dalla Legge o quando viene deliberato dall’Assemblea con votazione assunta da 2/3 dei soci. L’Assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori.
- Il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Villa Hanbury, La Mortola, 26 gennaio 2014
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci tenutasi a Villa Hanbury, La Mortola, Ventimiglia, il 26 gennaio 2014, presieduta dalla Vice Presidente Ursula Salghetti Drioli Piacenza, presenti i Consiglieri Silvia Arnaud Ricci, Alessandro Bartoli, Daniela Gandolfi, Italo Muratore, il proboviro Eugenio Lagomarsino ed il proboviro supplente Enzo Gentile.